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Venerdì 30 Luglio 2010
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Minzolini, Mills e la mala fede dei giustizialisti - ANGELO MIELE

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L’Ordine dei giornalisti del Lazio ha recentemente censurato il direttore del Tg1, Augusto Minzolini, con la seguente accusa: “Nell’edizione delle 13,30 di venerdì scorso (26 febbraio, nda) il Tg1 ha dato notizia del processo Mills, sottolineando nei titoli che la Corte di Cassazione aveva assolto l’avvocato inglese accusato e condannato in primo e secondo grado per corruzione. La realtà - dice l’Ordine del Lazio - è un’altra, perché “la Suprema Corte non ha assolto l’imputato, ma ha riconosciuto la prescrizione del reato”. L’Ordine dei giornalisti prosegue: “I telespettatori (non era più appropriato dire teleascoltatori dal momento che si trattava di una notizia, non di uno spettacolo?, nda) che avevano avuto il tempo di ascoltare e vedere solo l’inizio del Tg1 possono essere stati fuorviati ed era auspicabile una correzione immediata del titolo. Invece l’esatta informazione “è stata fornita successivamente solo all’interno del servizio di cronaca”.Il problema è di stabilire se Minzolini abbia agito in mala fede, cioè con l’intenzione di mistificare la realtà con l’errata notizia, oppure se sia incappato nello stesso errore in cui cadono molti giornalisti quando parlano di cose del diritto a loro non familiari (ad esempio continuando ad appellare il pubblico ministero “giudice”, che giudice non è, oppure continuando a dire che tizio è stato arrestato per ordine del pubblico ministero, quando invece la libertà personale dell’imputato può essere limitata solo con provvedimento del giudice, eccetera, eccetera): a me pare che debba ritenersi l’errore in buona fede, come prova il fatto che la notizia esatta è stata poi data “all’interno del servizio di cronaca”. A considerare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione come una specie di gomma che cancella la condanna eventualmente pronunciata, in primo o, tanto più, in secondo grado, sono non solo molti giornalisti, ma anche una parte dell’opinione pubblica che ritiene in buona fede - per ignoranza dei principi del processo e della Costituzione - che con la prescrizione il colpevole la “fa franca”. Sento, perciò, il dovere di fare chiarezza sul significato della prescrizione del reato nell’ambito dell’accertamento giudiziario penale.Un primo approccio al tema è dato dall’articolo 27 della Costituzione che recita: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Non voglio tediare i lettori con il ricordare il dibattito tra i cultori del processo penale sull’esatto significato del principio costituzionale, se cioè equivalga, oppure no, a “presunzione d’innocenza”: però l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - che è inserita nel nostro ordinamento giuridico fin dal 1955 -, afferma esplicitamente: “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non è stata legalmente accertata”. E a tal riguardo va ricordato che più volte la Corte dei diritti dell’uomo ha precisato che la Convenzione non obbliga gli Stati membri a prevedere altro grado di giudizio oltre l’appello, ma che, se uno Stato dispone diversamente, ammettendo un terzo giudizio (ad esempio quello di Cassazione), i principi del giusto processo (quindi la presunzione d’innocenza) devono essere osservati anche in questo ulteriore giudizio. Pertanto, a norma di Costituzione (articolo 27, comma 2), come a norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 6, comma 2), se non interviene una condanna definitiva l’imputato è da considerare innocente. È questo un principio di civiltà giuridica che è stato affermato in altre Carte sovrannazionali, quali la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948, nonché il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato sempre a New York il 16 dicembre 1966. La ragione che sta alla base della presunzione in parola sta in una verità scientifica, vale a dire che l’errore è insidia sul cammino degli uomini, e perciò anche dei giudici - che uomini sono -, che spesso ritengono di aver raggiunto la verità mentre sono in errore (Voltaire negava che esistesse la certezza). E, anche quando con il giudizio della Corte di Cassazione cala il sipario sulla scena del processo la presunzione d’innocenza si tramuta in presunzione di colpevolezza (finché nuovi fatti dimostrano che il giudizio è errato e quindi la sentenza di condanna può essere sostituita da una sentenza di assoluzione). Gli antichi romani avevano capito, qualche millennio prima di Popper, che la verità assoluta non esiste e che, per esigenze pratiche facilmente intuibili, il giudicato si ha per vero (pro veritate habetur) finché non sia dimostrato il contrario.Coloro che in buona fede non sono, affermano invece: siccome la prescrizione non si applica se risulta l’innocenza, l’averla, invece, applicata vuol dire che l’imputato è colpevole. Sennonché si deve far osservare a costoro che la legge (articolo 129 del Codice di Procedura penale) prevede che la prescrizione non si applica, e si deve pronunciare l’assoluzione, ma solo se risulti evidente dagli atti che l’imputato è innocente: potrebbe anche esserlo, ma il giudice non può andare oltre nell’accertamento. Così è anche per la Corte di Cassazione perché la regola vale in ogni stato e grado del processo. Perciò il fatto di non essere evidente l’innocenza - onde al giudice è preclusa ogni indagine di merito (salvo quella necessaria ai fini dell’applicazione della prescrizione, come ad esempio la data del reato) - non comporta il contrario, cioè che l’imputato è colpevole: significa soltanto che, a causa della intervenuta prescrizione, non si è potuto accertare né la colpevolezza, né la innocenza (quando questa non è evidente). Del resto la declaratoria di estinzione del supposto reato per prescrizione entra nel novero delle sentenze di proscioglimento (articoli 529 e 531 codice di procedura penale), onde esattamente si dice che l’imputato è “prosciolto” (non assolto) dall’accusa, non potendosi più procedere contro lo stesso, vale a dire non potendosi più accertare la colpevolezza o l’innocenza.Certo, alla prescrizione si può sempre rinunciare, costringendo così il giudice ad andare avanti nell’accertamento; ma qui scattano motivazioni nell’imputato che non è giusto sottovalutare: il timore che il giudice sbagli. In altre parole l’imputato può non nutrire fiducia nei suoi giudici e decide di non correre l’alea. E come si potrebbe fargliene una colpa oggi che, per quasi unanime riconoscimento, la fiducia nella giustizia è scemata assai da quando, per la politicizzazione di non pochi magistrati, l’imparzialità e la neutralità rispetto alla lotta politica non connota più la nostra magistratura?
 
 
 
 
 

 


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