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Venerdì 30 Luglio 2010
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Ora la disputa è fra legge ed equità - STEFANO DE ROSA

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La recente approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge n. 1167-B sul lavoro, tra le numerose innovazioni normative in esso contenute, ha introdotto una nuova disciplina in tema di conciliazione e arbitrato nel contenzioso in materia di lavoro. Ma è sull’articolo 31 del citato provvedimento che si è concentrata l’attenzione dei commentatori e delle forze politiche e sociali.L’innovazione apportata dal citato articolo consiste, infatti, nella introduzione dell’arbitrato per risolvere le controversie di lavoro, così prevedendo una seconda via, oltre quella giudiziale, per dirimere questioni di tale specie. Una riforma di non poco conto se si considera che la volontà del legislatore ha di fatto previsto la possibilità di trasferire ad un arbitro chiamato ad esprimere un giudizio secondo equità – ecco il nodo del problema – materie che prima erano di competenza di un giudice incaricato di applicare leggi dello Stato.L’estrema delicatezza della questione è facilmente riscontrabile qualora si consideri che i licenziamenti privi del requisito della giusta causa o del giustificato motivo, disposti da un datore di lavoro in realtà produttive con più di quindici dipendenti, possono essere impugnati dal lavoratore dinanzi ad un giudice. Questi, ravvisatane l’illegittimità, condanna il datore di lavoro – oltre alle dovute competenze economiche e previdenziali – alla riassunzione del prestatore di lavoro, in ciò rendendo cogenti le tutele occupazionali sancite dallo Statuto dei lavoratori.In sintesi, un comportamento discriminatorio, vessatorio o puramente discrezionale di un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore che non sia suffragato da espresse previsioni di legge (giusta causa o giustificato motivo), viene sanzionato in sede giudiziaria attraverso l’applicazione della legge. Il contenuto dell’articolo 31 del disegno di legge approvato contiene in nuce una potenzialità dirompente in grado, non solo di accentuare l’asimmetria contrattuale tra lavoratore e datore di lavoro, ma di scardinare – sebbene con effetto differito – l’impianto della giurisprudenza lavoristica e della contrattazione collettiva la cui giustificazione causale, sia detto per inciso, poggia proprio sulla difesa del lavoratore dalla sua stessa autonomia negoziale.Settori politici di maggioranza e forze sociali “aperte al dialogo”, non appena diffuse le prime reazioni improntate al malumore sui rischi insiti nella nuova regolamentazione, hanno precisato che la norma non costituisce un aggiramento delle tutele dell’articolo 18 dello Statuto ma, semmai, introduce un canale alternativo al vecchio ricorso al giudizio ordinario. Insomma, un favore concesso ai lavoratori che potranno scegliere liberamente come difendersi. In punta di diritto, il ragionamento appare ineccepibile e i timori infondati. Ad un approccio solo un po’ più analitico, arricchito dall’esperienza degli ultimi lustri contrassegnati dall’erosione delle conquiste socio-lavorative, lo scenario “a tendere” non sembra, tuttavia, così tranquillizzante. Facile, infatti, è immaginare che le associazioni datoriali o le singole imprese possano, utilizzando la nuova norma, prevedere nei contratti collettivi di categoria nazionali o aziendali o addirittura individuali l’espressa rinuncia per i nuovi assunti del ricorso al magistrato.Il lavoratore, cioè, all’atto dell’assunzione, quindi nel momento di massima debolezza negoziale, potrà vedersi costretto ad accettare l’arbitrato quale unica forma di risoluzione delle controversie di lavoro, rinunciando “volontariamente” a ricorrere al giudice ordinario. Non prendere atto, o peggio, negare che sia questa la sostanza della critica, o spacciare l’articolo 31 per “progetto di modernizzazione” costituisce ai nostri occhi una ammissione di mala fede o, nella più benevola delle ipotesi, una manifesta incapacità di cogliere la portata di macro-fenomeni nella loro dimensione prospettica dei quali anche un singolo comma di un articolo di legge costituisce un evidente segnale.Non è forse un caso, se l’approvazione del disegno di legge dal suo potenzialmente rivoluzionario contenuto sia avvenuta pochissimi mesi dopo la scomparsa del professor Gino Giugni. Un dispiacere, almeno, che al padre dello Statuto dei lavoratori è stato benignamente risparmiato. Un motivo in più, per noi, per rimpiangerlo.
 

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