Martedì 16 Marzo 2010 16:01
Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per lo scorso 12 marzo si è svolto in un clima di isolamento politico, sottolineato dalla presa di distanza da parte delle altre sigle sindacali. Il consueto balletto delle cifre sulla effettiva adesione allo sciopero riportato dagli organi di informazione ne rappresenta, forse, la conferma più evidente.Ma la vera disputa non è da ascrivere a questioni meramente quantitative – anche se nel caso in questione l’aspetto numerico costituisce tanta parte della valenza socio-economica dell’evento – quanto, piuttosto, alla natura da attribuire all’iniziativa della confederazione di Corso Italia. La forte critica che ha colpito il sindacato di Epifani ha riguardato, infatti, la qualifica di sciopero “politico” assegnata dalle controparti sociali e istituzionali alla citata mobilitazione. Su questa controversia riteniamo opportuno formulare qualche riflessione. Premettiamo che lo sciopero è un “diritto individuale ad esercizio collettivo”. La sua titolarità, cioè, è riconosciuta ai singoli lavoratori: a ciascuno di essi spetta la decisione sul concreto esercizio del diritto.Lo sciopero, tuttavia, può essere attuato solo per la difesa di un interesse collettivo. Pertanto il suo esercizio da parte del singolo è condizionato dalle determinazioni di un soggetto collettivo (non necessariamente un’associazione sindacale). Da qui la sintetica definizione di cui sopra. Opportuno ci pare, allora, ricordare una utile classificazione desumibile da qualsiasi manuale di diritto del lavoro. Gli scioperi si distinguono in economici a fini contrattuali, economico-politici e politici.Lo sciopero economico a fini contrattuali è diretto ad ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro nell’ambito di un determinato settore produttivo. Trattamenti economici, percorsi di carriera, mansioni, orari, perimetri contrattuali costituiscono altrettanti esempi di rivendicazioni categoriali sostenute da simili mobilitazioni. I destinatari di questo tipo di iniziativa sono i datori di lavoro (industriali, banchieri, ecc.) o meglio, le loro rappresentanze sindacali (Confindustria, Abi, etc.).Lo sciopero economico-politico attiene, invece, a rivendicazioni avanzate nei confronti dei pubblici poteri e “riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto il titolo III della I parte della Costituzione, che si intitola appunto ai rapporti economici” (Corte costituzionale n. 123 del 1962). In questo caso, il datore di lavoro è costretto a subire lo sciopero, e il relativo danno, sebbene nulla possa fare per evitarlo, poiché la pretesa è nella disponibilità esclusiva dei pubblici poteri. Una logica apparentemente iniqua, ma che poggia la sua giustificazione sull’impianto concertativo – dunque trilaterale – che contraddistingue la politica economica e la legislazione sociale.Lo sciopero politico, a differenza di quello economico-politico, non riguarda gli interessi dei lavoratori in quanto tali, ma quegli interessi comuni a tutti i cittadini (politica estera, ambiente, salute, etc.) definiti generali. Esso è stato considerato mezzo “idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui al comma 2 dell’articolo 3 della Costituzione” (Corte costituzionale n. 290 del 1974), cioè uno “strumento tipicamente democratico” per consentire “al lavoratore una attiva partecipazione alla vita nazionale” (Corte costituzionale n. 165 del 1983). Le rivendicazioni poste a fondamento dello sciopero del 12 marzo, quali la difesa dei livelli occupazionali, le politiche dei redditi e, in ultimo, la giustizia del lavoro (la cui recente riforma è, peraltro, oggetto di forti perplessità da parte del Quirinale) permettono – prescindendo da qualsiasi condizionamento ideologico – di ricondurre la relativa astensione dalle prestazioni lavorative nell’ambito della seconda fattispecie descritta.Considerando, infine, che le innegabili responsabilità nell’attuale crisi mondiale sono ascrivibili in primis agli istituti finanziari e creditizi dell’intero pianeta e che le inevitabili conseguenze negative di tali scelte dissennate si tradurranno presumibilmente in peggioramenti economici e normativi per i dipendenti del settore chiamati a pagare per colpe altrui (in Italia il contratto collettivo di lavoro dei bancari scadrà il prossimo 31 dicembre), per i lavoratori che vi hanno aderito si è trattato, forse, anche di uno sciopero economico a fini contrattuali.